Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del

 

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testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è posto a carico, per un terzo, delle imprese e, per due terzi, del bilancio dello Stato. La quota posta a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere posto a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri posti a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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